Art. 57 · Servizi e metodi diagnostici

Art. 57

Servizi e metodi diagnostici

In vigore dal 24 ott 2006
Servizi e metodi diagnostici Gli Stati membri provvedono affinché: a) gli esami di laboratorio ai fini della presente direttiva siano realizzati in laboratori appositamente designati dall'autorità competente; b) gli esami di laboratorio in caso di sospetta o confermata presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II siano realizzati tramite metodi diagnostici da stabilirsi secondo la procedura prevista all', paragrafo 2; e c) i laboratori designati per i servizi diagnostici in conformità del presente articolo esercitino le competenze ed espletino i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III.
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