Art. 59
Gestione elettronica
In vigore dal 24 ott 2006
Gestione elettronica
1. Entro e non oltre il 1o agosto 2008, gli Stati membri provvedono affinché siano in atto tutte le procedure e formalità per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni di cui all', all', paragrafo 2 all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2.
2. Secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del paragrafo 1, al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi informatici e l'applicazione delle procedure per via elettronica tra gli Stati membri.
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