Art. 60

Sanzioni

In vigore dal 24 ott 2006
Sanzioni Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione non oltre la data prevista all', paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.
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