Art. 61
Modifiche e modalità d'applicazione
In vigore dal 24 ott 2006
Modifiche e modalità d'applicazione
1. L', paragrafo 2 può essere modificato secondo la procedura prevista all', paragrafo 2.
2. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura prevista all', paragrafo 2.
3. Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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