Art. 63
Abrogazione
In vigore dal 24 ott 2006
Abrogazione
1. Le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE sono abrogate con effetto dal 1o agosto 2008.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
3. Tuttavia, la decisione della Commissione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini della presente direttiva, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente all' della presente direttiva, che sono adottate entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa.
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