Art. 4

Riconoscimento delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione

In vigore dal 24 ott 2006
Riconoscimento delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni impresa di acquacoltura sia debitamente riconosciuta dall'autorità competente in conformità dell'. Il riconoscimento può interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi nella stessa zona destinata a molluschicoltura. Tuttavia, ad ogni centro di spedizione o bacino di depurazione e ogni altra impresa analoga situati all'interno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciato un riconoscimento individuale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni stabilimento di trasformazione che abbatta animali d'acquacoltura per contrastare la malattia conformemente al capo V, sia debitamente riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'. 3.   Gli Stati membri vigilano a che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti abbiano ciascuno un unico numero di riconoscimento. 4.   In deroga alle prescrizioni in materia di riconoscimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre la registrazione da parte dell'autorità competente soltanto per: a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato; b) i «laghetti di pesca sportiva»; c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all', paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004. In questi casi le disposizioni della presente direttiva si applicano mutatis mutandis, tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del «laghetto di pesca sportiva» o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività. 5.   Nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente adotta le misure previste all' del regolamento (CE) n. 882/2004.
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