Art. 1
Oggetto
In vigore dal 24 ott 2006
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce:
a)
le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;
b)
le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura;
c)
le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.
2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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