Art. 13

Norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto

In vigore dal 24 ott 2006
Norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) durante le operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura si applichino le necessarie misure di profilassi della malattia per non alterare lo stato sanitario degli animali trasportati e ridurre il rischio di propagazione delle malattie; e b) il trasporto degli animali d'acquacoltura avvenga in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario, né compromettere lo stato sanitario del luogo di destinazione e, se del caso, dei luoghi di transito. Il presente paragrafo si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il ricambio d'acqua durante le fasi di trasporto sia effettuato in luoghi e in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario: a) degli animali d'acquacoltura trasportati; b) degli animali acquatici presenti nel luogo in cui avviene il ricambio d'acqua; e c) degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
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