Art. 12
Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura
In vigore dal 24 ott 2006
Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti non comprometta lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
2. Sono stabilite nel presente capo modalità di movimentazione degli animali d’acquacoltura, per quanto riguarda in particolare gli spostamenti tra Stati membri, zone e compartimenti aventi un diverso stato sanitario di cui all'allegato III, parte A.
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