Art. 10
Programma di sorveglianza sanitaria
In vigore dal 24 ott 2006
Programma di sorveglianza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione.
2. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi, di cui al paragrafo 1, intende rilevare:
a)
un eventuale aumento del tasso di mortalità nel complesso delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione;
e
b)
la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II in aziende e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie.
3. La frequenza raccomandata di tali programmi di sorveglianza sanitaria, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B. Tale sorveglianza si applica fatti salvi il campionamento e la sorveglianza effettuati in conformità del capo V o dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4 e dell'.
4. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 tiene conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
5. Alla luce del risultato dei controlli ufficiali effettuati in conformità dell', del risultato dei controlli comunitari svolti a norma dell' e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento generale della sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione del rischio negli Stati membri. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di un'opportuna proposta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 che stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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