Art. 9
Buone prassi in materia di igiene
In vigore dal 24 ott 2006
Buone prassi in materia di igiene
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti attuino prassi igieniche appropriate all'attività in questione, onde evitare l'introduzione e la propagazione di malattie.
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