Art. 15

Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento

In vigore dal 24 ott 2006
Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento 1.   Fatte salve le disposizioni del capo V, gli Stati membri provvedono affinché gli animali di acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento: a) siano clinicamente sani; e b) non provengano da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura in cui si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalità. Il presente paragrafo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono permettere tale immissione sul mercato, in base ad una valutazione del rischio, purché gli animali provengano da una parte dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unità epidemiologica caratterizzata da una più elevata mortalità. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura destinati a distruzione o abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie di cui al capo V non siano immessi sul mercato a scopo di allevamento e di ripopolamento. 4.   Gli animali d'acquacoltura possono essere rimessi in libertà a scopo di ripopolamento o riammessi in «laghetti di pesca sportiva» soltanto se: a) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1; e b) provengono da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quella delle acque a cui sono destinati. Tuttavia, gli Stati membri possono esigere che gli animali d'acquacoltura provengano da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità degli o 50. Gli Stati membri possono anche decidere di applicare il presente paragrafo ai programmi stabiliti e attuati in conformità dell'.
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