Art. 17

Introduzione di animali d'acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Introduzione di animali d'acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia 1.   Laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle elencate nell'allegato IV, parte II, possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie portatrici, gli Stati membri provvedono affinché tali specie portatrici, qualora siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia in conformità degli o 50: a) provengano da un altro Stato membro, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia; o b) siano tenute in impianti di isolamento in acque immuni dall’agente patogeno in questione per un periodo di tempo adeguato, ove ciò risulti sufficiente, alla luce dei dati scientifici o dell'esperienza pratica acquisiti, a contenere il rischio di trasmissione di tale malattia ad un livello accettabile al fine di prevenirne la trasmissione. 2.   È adottato e, se necessario, modificato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, un elenco delle specie portatrici e degli stadi di sviluppo di siffatte specie cui si applica il presente articolo e, ove opportuno, delle condizioni in cui dette specie possono trasmettere una malattia. 3.   In attesa dell'eventuale inclusione di una specie nell'elenco di cui al paragrafo 2, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all’, paragrafo 3, di autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.
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