Art. 16

Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia 1.   Per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia conformemente agli o 50, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia provengono da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia. 2.   Laddove possa essere scientificamente provato che specie sensibili alla particolare malattia in determinati stadi di sviluppo non trasmettono tale malattia, il paragrafo 1 non si applica a detti stadi di sviluppo. È adottato e, se necessario, modificato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, un elenco delle specie e dei loro stadi di sviluppo ai quali sia applicabile il primo comma.
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