Art. 2

Campo d'applicazione

In vigore dal 24 ott 2006
Campo d'applicazione 1.   La presente direttiva non si applica: a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale; b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare; c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari. 2.   Il capo II, il capo III, sezioni da 1 a 4 e il capo VII non si applicano se agli animali acquatici ornamentali sono tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in stagni da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti: a) se non vi è contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale. 3.   Le disposizioni delle presente direttiva fanno salve le disposizioni in materia di conservazione delle specie o di introduzione di specie allogene.
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