Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5)
Fonte: reg-2007-06-28-834 — art. 2 →l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi in questione
Fonte: reg-2008-02-25-199 — art. 2 →come definita all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6)
Fonte: reg-2008-07-09-762 — art. 2 →l’attività di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (10)
Fonte: reg-2007-06-11-708 — art. 3 →l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione
Fonte: reg-2013-12-11-1380 — art. 4 →l’acquacoltura quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36)
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici
Fonte: d-2024-01-10-154 — art. 2 →la detenzione di animali acquatici, laddove tali animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito detenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti
Fonte: reg-2016-03-09-429 — art. 4 →l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione
Fonte: dir-2006-10-24-88 — art. 3 →l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione
Fonte: reg-2006-07-27-1198 — art. 3 →