Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 feb 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca;
b)
«acquacoltura»: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
c)
«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi;
d)
«regioni marine»: le zone geografiche indicate nell’allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali per la pesca;
e)
«dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
f)
«metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;
g)
«dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
h)
«dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
i)
«utilizzatori finali»: gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
j)
«campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca»: la raccolta di dati biologici, tecnici e socioeconomici sulla base di tipi di pesca regionale e segmenti della flotta concordati;
k)
«peschereccio comunitario»: un peschereccio ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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