Art. 4

Programmi nazionali

In vigore dal 25 feb 2008
Programmi nazionali 1.   Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel quadro di un programma nazionale pluriennale (di seguito «programma nazionale») redatto conformemente al programma comunitario. 2.   Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti nella sezione 2: a) programmi di campionamento pluriennali; b) un regime di controllo in mare della pesca commerciale e ricreativa, ove necessario; c) un regime per campagne di ricerca a mare; d) un regime per la gestione e l’uso dei dati a fini di analisi scientifiche. 3.   I programmi nazionali includono le procedure ed i metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione. 4.   Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi sono trasmessi per via elettronica entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 5.   I primi programmi nazionali includono le attività per gli anni 2009 e 2010.
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Programmi nazionali (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo