Art. 3

Programma comunitario

In vigore dal 25 feb 2008
Programma comunitario 1.   Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti: a) la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari: i) nelle acque comunitarie, compresa la pesca commerciale di anguilla e salmone nelle acque interne; ii) al di fuori delle acque comunitarie; b) la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne; c) le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie; d) le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca; è definito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.
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Programma comunitario (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo