Art. 3
Programma comunitario
In vigore dal 25 feb 2008
Programma comunitario
1. Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti:
a)
la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari:
i)
nelle acque comunitarie, compresa la pesca commerciale di anguilla e salmone nelle acque interne;
ii)
al di fuori delle acque comunitarie;
b)
la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne;
c)
le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie;
d)
le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;
è definito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.
Storico versioni
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