Art. 6

Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

In vigore dal 25 feb 2008
Valutazione e approvazione dei programmi nazionali 1.   Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta: a) la conformità dei programmi nazionali e di ogni modifica ivi apportata agli ; nonché b) la rilevanza scientifica dei dati che saranno contemplati nei programmi nazionali per le finalità stabilite dall’, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti. 2.   Se la valutazione dello CSTEP di cui al paragrafo 1 indica che un programma nazionale non è conforme agli o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale riveduto. 3.   La Commissione approva i programmi nazionali ed ogni modifica apportata conformemente all’, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.
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