Art. 8

Aiuto finanziario comunitario

In vigore dal 25 feb 2008
Aiuto finanziario comunitario 1.   L’aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006. 2.   I dati di base di cui all’ del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario. 3.   L’aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate. 4.   Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l’aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti: a) la valutazione di cui all’ indica che l’esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento; o b) la consultazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1; o c) il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all’, paragrafo 2, e all’. 5.   Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l’aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze: a) se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’, paragrafo 4; b) se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’, paragrafo 1; c) se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all’, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell’, paragrafo 2, e dell’. 6.   La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25 % del costo annuale totale del programma nazionale. 7.   Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Aiuto finanziario comunitario (Art. 8 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo