Art. 8
Aiuto finanziario comunitario
In vigore dal 25 feb 2008
Aiuto finanziario comunitario
1. L’aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006.
2. I dati di base di cui all’ del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario.
3. L’aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate.
4. Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l’aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti:
a)
la valutazione di cui all’ indica che l’esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento; o
b)
la consultazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1; o
c)
il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all’, paragrafo 2, e all’.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l’aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze:
a)
se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’, paragrafo 4;
b)
se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’, paragrafo 1;
c)
se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all’, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell’, paragrafo 2, e dell’.
6. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25 % del costo annuale totale del programma nazionale.
7. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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