Art. 14
Controllo della qualità dei dati e convalida
In vigore dal 25 feb 2008
Controllo della qualità dei dati e convalida
1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.
2. Gli Stati membri garantiscono che:
a)
i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
b)
i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali;
c)
le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP.
Storico versioni
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