Art. 15
Dati interessati
In vigore dal 25 feb 2008
Dati interessati
1. Il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:
a)
in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 788/96, (CE) n. 2091/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 2244/2003, (CE) n. 26/2004, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 1966/2006 e (CE) n. 1100/2007;
b)
in applicazione del presente regolamento:
i)
i dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite e da altri sistemi di controllo nel formato richiesto;
ii)
i dati che consentono una stima affidabile del volume totale delle catture per stock da parte di determinati tipi di pesca regionali e segmenti della flotta, per zona geografica e per periodo di tempo, compresi i rigetti in mare e, se del caso, i dati relativi alle catture della pesca ricreativa;
iii)
tutti i dati biologici necessari per valutare lo stato degli stock sfruttati;
iv)
i dati relativi agli ecosistemi necessari per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino;
v)
i dati socioeconomici del settore della pesca.
2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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