Art. 16

Accesso ai dati primari e loro trasmissione

In vigore dal 25 feb 2008
Accesso ai dati primari e loro trasmissione 1.   Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’, lettera a). 2.   Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’, lettera b). 3.   Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme comunitarie. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
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