Art. 13
Conservazione dei dati
In vigore dal 25 feb 2008
Conservazione dei dati
Gli Stati membri:
a)
provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
b)
provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;
c)
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:199:oj#art-13