Art. 11
Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa
In vigore dal 25 feb 2008
Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa
1. Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano il controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa.
2. I compiti del controllo in mare sono determinati dagli Stati membri.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono a bordo i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale, e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo.
4. I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità della legislazione nazionale. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall’equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall’organismo responsabile dell’attuazione programma nazionale.
Storico versioni
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