Art. 10
Accesso ai siti di campionamento
In vigore dal 25 feb 2008
Accesso ai siti di campionamento
Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale abbiano accesso:
a)
a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura;
b)
ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici;
c)
ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:199:oj#art-10