Art. 10

Accesso ai siti di campionamento

In vigore dal 25 feb 2008
Accesso ai siti di campionamento Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale abbiano accesso: a) a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura; b) ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici; c) ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.
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