Art. 12

Campagne di ricerca a mare

In vigore dal 25 feb 2008
Campagne di ricerca a mare 1.   Gli Stati membri svolgono campagne di ricerca a mare per valutare l’abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente. 2.   L’elenco delle campagne di ricerca a mare ammesse a beneficiare dell’aiuto finanziario comunitario è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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