Art. 10 · Accesso ai siti di campionamento

Art. 10

Accesso ai siti di campionamento

In vigore dal 25 feb 2008
Accesso ai siti di campionamento Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale abbiano accesso: a) a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura; b) ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici; c) ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.
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