Art. 9
Programmi di campionamento
In vigore dal 25 feb 2008
Programmi di campionamento
1. Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.
2. I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare:
a)
un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa;
b)
un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l’incidenza del settore della pesca sull’ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell’ecosistema marino;
c)
un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un’analisi d’impatto delle misure applicate o proposte.
3. Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono:
a)
stabili nel tempo;
b)
normalizzati nell’ambito delle regioni;
c)
conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali.
4. L’accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.
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