Art. 9

Programmi di campionamento

In vigore dal 25 feb 2008
Programmi di campionamento 1.   Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali. 2.   I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare: a) un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa; b) un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l’incidenza del settore della pesca sull’ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell’ecosistema marino; c) un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un’analisi d’impatto delle misure applicate o proposte. 3.   Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono: a) stabili nel tempo; b) normalizzati nell’ambito delle regioni; c) conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali. 4.   L’accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.
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