Art. 7
Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali
In vigore dal 25 feb 2008
Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali. I programmi sono trasmessi entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Lo CSTEP valuta:
a)
l’esecuzione dei programmi nazionali approvati dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3; e
b)
la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.
3. La Commissione valuta l’attuazione dei programmi nazionali tenendo conto:
a)
della valutazione dello CSTEP;
b)
della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti; e
c)
della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi.
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