Art. 7

Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali

In vigore dal 25 feb 2008
Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali 1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali. I programmi sono trasmessi entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Lo CSTEP valuta: a) l’esecuzione dei programmi nazionali approvati dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3; e b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri. 3.   La Commissione valuta l’attuazione dei programmi nazionali tenendo conto: a) della valutazione dello CSTEP; b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti; e c) della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi.
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Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo