Art. 18

Presentazione dei dati dettagliati e aggregati

In vigore dal 25 feb 2008
Presentazione dei dati dettagliati e aggregati 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell’analisi scientifica: a) perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, anche ai consigli consultivi regionali; b) ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all’elaborazione delle politiche; c) in vista della pubblicazione nel settore scientifico. 2.   Se necessario, per garantire l’anonimato gli Stati membri possono rifiutare di fornire dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite agli utilizzatori finali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Presentazione dei dati dettagliati e aggregati (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo