Art. 20
Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati
In vigore dal 25 feb 2008
Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati
1. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati da inviare su base regolare siano trasmessi tempestivamente alle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e ai competenti organismi scientifici internazionali, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
2. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di analisi scientifica specifica, gli Stati membri provvedono a che essi siano comunicati agli utilizzatori finali:
a)
al fine di cui all’, paragrafo 1, lettera a), entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta;
b)
al fine di cui all’, paragrafo 1, lettera b), entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di pubblicazione nel settore scientifico di cui all’, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri:
a)
possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori finali per un periodo di tre anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo;
b)
qualora sia già scaduto il termine di tre anni, assicurano che i dati siano comunicati agli utilizzatori finali entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati unicamente:
a)
se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale lo Stato membro può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati;
b)
nei casi di cui all’, paragrafo 3;
c)
se gli stessi dati sono già disponibili in altra forma o formato facilmente accessibile per gli utilizzatori finali.
5. Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali differiscano da quelli già comunicati a dette organizzazioni e a detti organismi, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, se del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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