Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 giu 2007
Definizioni
Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«acquacoltura»: l’attività di cui all’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (10);
2)
«impianto di acquacoltura aperto»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
3)
«impianto di acquacoltura chiuso»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua e separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
4)
«organismi acquatici»: qualsiasi specie acquatica appartenente al regno animale, vegetale e protista, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali individui che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;
5)
«organismi poliploidi»: organismi tetraploidi artificialmente indotti (4N), vale a dire organismi acquatici in cui è stato raddoppiato, mediante tecniche di manipolazione cellulare, il numero di cromosomi nelle cellule;
6)
«specie esotica»:
a)
una specie o una sottospecie di un organismo acquatico che si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale naturale;
b)
organismi poliploidi e specie fertili ibridate artificialmente a prescindere dal loro areale di distribuzione naturale o di dispersione potenziale;
7)
«specie localmente assente»: una specie o sottospecie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale;
8)
«specie non bersaglio»: qualsiasi specie o sottospecie di un organismo acquatico, potenzialmente pericolosa per l’ambiente acquatico, trasportata accidentalmente insieme a un organismo acquatico oggetto di un’introduzione o di una traslocazione, ad eccezione degli organismi patogeni disciplinati dalla direttiva 2006/88/CE;
9)
«movimento»: introduzione e/o traslocazione;
10)
«introduzione»: il processo attraverso il quale una specie esotica è spostata intenzionalmente in un ambiente al di fuori del suo areale di distribuzione naturale ai fini del suo impiego in acquacoltura;
11)
«traslocazione»: il processo attraverso il quale una specie localmente assente è spostata intenzionalmente all’interno del suo areale di distribuzione naturale verso una zona in cui prima era assente per ragioni biogeografiche, ai fini del suo impiego in acquacoltura;
12)
«fase di rilascio pilota»: l’introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti su scala limitata per valutare l’interazione ecologica con le specie e gli habitat autoctoni al fine di verificare le ipotesi emerse dalla valutazione dei rischi;
13)
«richiedente»: la persona fisica o giuridica o l’entità che propone di effettuare l’introduzione o la traslocazione di un organismo acquatico;
14)
«quarantena»: un processo attraverso il quale gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;
15)
«impianto di quarantena»: un impianto in cui gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;
16)
«movimento routinario»: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non obiettivo e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, per esempio i sistemi chiusi di cui al punto 3, non produce effetti negativi sull’ambiente;
17)
«movimento non routinario»: qualsiasi movimento di organismi acquatici non conforme ai criteri che definiscono i movimenti routinari;
18)
«Stato membro destinatario»: lo Stato membro nel cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente;
19)
«Stato membro d’origine»: lo Stato membro dal cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente.
Storico versioni
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