Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 giu 2007
Definizioni Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «acquacoltura»: l’attività di cui all’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (10); 2) «impianto di acquacoltura aperto»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; 3) «impianto di acquacoltura chiuso»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua e separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; 4) «organismi acquatici»: qualsiasi specie acquatica appartenente al regno animale, vegetale e protista, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali individui che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; 5) «organismi poliploidi»: organismi tetraploidi artificialmente indotti (4N), vale a dire organismi acquatici in cui è stato raddoppiato, mediante tecniche di manipolazione cellulare, il numero di cromosomi nelle cellule; 6) «specie esotica»: a) una specie o una sottospecie di un organismo acquatico che si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale naturale; b) organismi poliploidi e specie fertili ibridate artificialmente a prescindere dal loro areale di distribuzione naturale o di dispersione potenziale; 7) «specie localmente assente»: una specie o sottospecie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale; 8) «specie non bersaglio»: qualsiasi specie o sottospecie di un organismo acquatico, potenzialmente pericolosa per l’ambiente acquatico, trasportata accidentalmente insieme a un organismo acquatico oggetto di un’introduzione o di una traslocazione, ad eccezione degli organismi patogeni disciplinati dalla direttiva 2006/88/CE; 9) «movimento»: introduzione e/o traslocazione; 10) «introduzione»: il processo attraverso il quale una specie esotica è spostata intenzionalmente in un ambiente al di fuori del suo areale di distribuzione naturale ai fini del suo impiego in acquacoltura; 11) «traslocazione»: il processo attraverso il quale una specie localmente assente è spostata intenzionalmente all’interno del suo areale di distribuzione naturale verso una zona in cui prima era assente per ragioni biogeografiche, ai fini del suo impiego in acquacoltura; 12) «fase di rilascio pilota»: l’introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti su scala limitata per valutare l’interazione ecologica con le specie e gli habitat autoctoni al fine di verificare le ipotesi emerse dalla valutazione dei rischi; 13) «richiedente»: la persona fisica o giuridica o l’entità che propone di effettuare l’introduzione o la traslocazione di un organismo acquatico; 14) «quarantena»: un processo attraverso il quale gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante; 15) «impianto di quarantena»: un impianto in cui gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante; 16) «movimento routinario»: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non obiettivo e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, per esempio i sistemi chiusi di cui al punto 3, non produce effetti negativi sull’ambiente; 17) «movimento non routinario»: qualsiasi movimento di organismi acquatici non conforme ai criteri che definiscono i movimenti routinari; 18) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro nel cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente; 19) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro dal cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente.
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