Art. 3

Definizioni

In vigore dal 30 mag 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «produzione biologica»: l’impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all’, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione; 2)   «prodotto biologico»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici; 3)   «materia prima agricola»: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione; 4)   «misure preventive»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali; 5)   «misure precauzionali»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici; 6)   «conversione»: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al presente regolamento; 7)   «prodotto in conversione»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’; 8)   «azienda»: l’insieme delle unità di produzione gestite nell’ambito di un’unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall’acquacoltura e dall’apicoltura, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell’allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito; 9)   «unità di produzione»: tutte le risorse di un’azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, gli alveari, gli stagni piscicoli, i sistemi e gli impianti di contenimento per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o sui fondali marini, e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente gestiti come descritto ai punti 10), 11) o 12); 10)   «unità di produzione biologica»: un’unità di produzione, eccetto durante il periodo di conversione di cui all’, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica; 11)   «unità di produzione in conversione»: un’unità di produzione, durante il periodo di conversione di cui all’, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica; può essere costituita da appezzamenti agricoli o altre risorse per cui il periodo di conversione di cui all’ inizia in momenti diversi; 12)   «unità di produzione non biologica»: un’unità di produzione che non è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica; 13)   «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona; 14)   «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un’attività agricola; 15)   «superficie agricola»: una superficie agricola quale definita all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013; 16)   «vegetali»: i vegetali quali definiti all’, punto 5), del regolamento (CE) n. 1107/2009; 17)   «materiale riproduttivo vegetale»: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo; 18)   «materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che: a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni; b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui; c) non è una varietà ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (33); d) non è una miscela di varietà; e e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento; 19)   «varietà biologica adatta alla produzione biologica»: una varietà quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 che: a) è caratterizzata da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; e b) deriva da attività di miglioramento genetico biologico ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.4 del presente regolamento; 20)   «pianta madre»: una specifica pianta dalla quale è prelevato materiale riproduttivo vegetale allo scopo di produrre nuove piante; 21)   «generazione»: tutte le piante che appartengono allo stesso stadio nella linea di discendenza; 22)   «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali, inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali; 23)   «prodotti vegetali»: i prodotti vegetali quali definiti all’, punto 6), del regolamento (CE) n. 1107/2009; 24)   «organismo nocivo»: un organismo nocivo quale definito all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (34); 25)   «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate nell’agricoltura biodinamica; 26)   «prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’ del regolamento (CE) n. 1107/2009; 27)   «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti; 28)   «veranda»: una parte esterna annessa a un edificio destinato al pollame, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e, ove necessario, artificiale e di un pavimento cosparso di lettiera; 29)   «pollastrelle»: animali giovani della specie Gallus gallus di età inferiore alle 18 settimane; 30)   «galline ovaiole»: animali della specie Gallus gallus destinati alla produzione di uova da consumo e di età minima di 18 settimane; 31)   «zona utilizzabile»: una zona utilizzabile ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (35); 32)   «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36); 33)   «prodotti dell’acquacoltura»: i prodotti dell’acquacoltura quali definiti all’, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013; 34)   «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto, sulla terraferma o a bordo di un’imbarcazione, in cui l’acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso mediante ricircolo dell’acqua e che dipende da un apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l’ambiente in cui vivono gli animali d’acquacoltura; 35)   «energia da fonti rinnovabili»: energia da fonti energetiche rinnovabili non fossili, come l’energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idroelettrica, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas; 36)   «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all’incubazione e all’allevamento durante le prime fasi di vita di animali d’acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei; 37)   «vivaio»: sito adibito a un sistema di produzione acquicola intermedio, tra l’incubatoio e la fase di ingrasso. La fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione; 38)   «inquinamento delle acque»: inquinamento ai sensi dell’, punto 33), della direttiva 2000/60/CE e dell’, punto 8), della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), nelle acque alle quali si applica ciascuna di tali direttive; 39)   «policoltura»: l’allevamento in acquacoltura di due o più specie, appartenenti di solito a diversi livelli trofici, nella stessa unità di coltura; 40)   «ciclo di produzione»: la durata di vita di un animale d’acquacoltura o di un’alga, dalla primissima fase di vita (uova fecondate nel caso di animali d’acquacoltura) fino al raccolto; 41)   «specie allevate localmente»: le specie di acquacoltura che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi, rispettivamente, dell’, punti 6) e 7), del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (38), nonché le specie enumerate nell’allegato IV del regolamento stesso; 42)   «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica; 43)   «medicinale veterinario»: un medicinale veterinario quale definito all’, punto 2), della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39); 44)   «preparazione»: le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l’imballaggio, l’etichettatura o le modifiche apportate all’etichettatura con riguardo alla produzione biologica; 45)   «alimento»: un alimento quale definito all’ del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); 46)   «mangime»: un mangime quale definito all’, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002; 47)   «materie prime per mangimi»: le materie prime per mangimi quali definite all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); 48)   «immissione sul mercato»: l’immissione sul mercato quale definita all’, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002; 49)   «tracciabilità»: la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto di cui all’, paragrafo 1, e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto di cui all’, paragrafo 1, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione; 50)   «fase della produzione, della preparazione e della distribuzione»: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto; 51)   «ingrediente»: un ingrediente quale definito all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata; 52)   «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riferentesi a un prodotto che sono apposti su qualsiasi imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagni tale prodotto o vi si riferisca; 53)   «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico di prodotti, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende influenzare e determinare, o potrebbe influenzare e determinare, atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti; 54)   «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625; 55)   «autorità di controllo»: un’autorità di controllo competente per il settore biologico quale definita all’, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625 oppure un’autorità riconosciuta dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici e in conversione nell’Unione; 56)   «organismo di controllo»: un organismo delegato quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione; 57)   «non conformità»: la mancata conformità al presente regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso; 58)   «organismo geneticamente modificato» o «OGM»: un organismo geneticamente modificato quale definito all’, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42) che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I, parte B, della stessa direttiva; 59)   «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito; 60)   «ottenuto da OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né derivato da OGM; 61)   «additivo alimentare»: un additivo alimentare quale definito all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (43); 62)   «additivo per mangimi»: un additivo per mangimi quale definito all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (44); 63)   «nanomateriale ingegnerizzato»: un nanomateriale ingegnerizzato quale definito all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (45); 64)   «equivalenza»: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità; 65)   «coadiuvante tecnologico»: un coadiuvante tecnologico quale definito all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008 per gli alimenti e all’, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003 per i mangimi; 66)   «enzima alimentare»: un enzima alimentare quale definito all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (46); 67)   «radiazione ionizzante»: radiazione ionizzante quale definita all’, punto 46), della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (47); 68)   «alimento preimballato»: alimento preimballato quale definito all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011; 69)   «ricovero per pollame»: un edificio fisso o mobile per l’alloggio di gruppi di pollame che include tutte le superfici coperte da tetti, inclusa una veranda; il ricovero può essere suddiviso in compartimenti separati, ognuno di essi ospitante un unico gruppo; 70)   «coltura di vegetali nel suolo»: produzione su suolo vivo o su suolo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso; 71)   «prodotti non trasformati»: prodotti non trasformati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura; 72)   «prodotti trasformati»: prodotti trasformati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura; 73)   «trasformazione»: trattamento ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004; ciò include l’utilizzo delle sostanze di cui agli del presente regolamento, ma non le operazioni di imballaggio o di etichettatura; 74)   «integrità dei prodotti biologici o in conversione»: il fatto che il prodotto non presenta una non conformità che: a) comprometta, in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto; o b) sia ripetitiva o intenzionale; 75)   «recinto»: uno spazio che include una parte dotata di dispositivi di protezione degli animali da condizioni climatiche avverse.
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