Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio
Fonte: reg-2011-10-25-1169 — art. 2 →alimento preimballato quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →