Art. 10
Conversione
In vigore dal 30 mag 2018
Conversione
1. Gli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura rispettano un periodo di conversione. Durante tutto il periodo di conversione applicano tutte le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento, in particolare le norme applicabili alla conversione di cui al presente articolo e all’allegato II.
2. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l’attività alle autorità competenti, in conformità dell’, paragrafo 1, nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo.
3. Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione, tranne nei seguenti casi:
a)
gli appezzamenti agricoli dell’operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica; o
b)
l’operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
4. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.
Ciononostante, i seguenti prodotti ottenuti nel periodo di conversione e conformemente al paragrafo 1 possono essere commercializzati come prodotti in conversione:
a)
materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
b)
alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano, all’allegato II, parte II, il punto 1.2.2, aggiungendo norme di conversione per specie diverse da quelle disciplinate nell’allegato II, parte II, il 17 giugno 2018, o modificando tali norme aggiuntive.
6. La Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione che specificano i documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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