Art. 8
Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici
In vigore dal 30 mag 2018
Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici
La produzione di mangimi biologici trasformati si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:
a)
produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi biologiche;
b)
limitare l’uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di necessità tecnologica o zootecnica essenziale o a fini nutrizionali specifici;
c)
escludere sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
d)
trasformare in maniera accurata i mangimi biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
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