Art. 9
Norme generali di produzione
In vigore dal 30 mag 2018
Norme generali di produzione
1. Gli operatori si conformano alle norme generali di produzione stabilite nel presente articolo.
2. L’intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica.
3. Per i fini e gli usi di cui agli e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
L’uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:
a)
fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari;
b)
coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.
Nella produzione biologica è consentito l’uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, a condizione che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II.
4. Non sono usate le radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
5. È vietato il ricorso alla clonazione animale e all’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti.
6. Sono adottate, se del caso, misure preventive e precauzionali in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione.
7. Fatto salvo il paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica:
a)
per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte;
b)
per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.
Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione.
8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell’ultima parte dell’area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni.
In tali casi:
a)
l’agricoltore informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo;
b)
a raccolto ultimato, l’agricoltore comunica all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i prodotti;
c)
il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo dopo l’avvio del piano di conversione.
9. I requisiti relativi alle diverse specie e varietà, stabiliti al paragrafo 7, lettere a) e b), non si applicano nel caso di centri di formazione o di ricerca, di vivai di piante, di moltiplicatori di sementi e di operazioni di miglioramento genetico.
10. Ove, nei casi di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, non tutte le unità di produzione di un’azienda siano gestite secondo le norme di produzione biologica, gli operatori:
a)
tengono i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica;
b)
tengono separati i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica;
c)
provvedono a che siano tenute adeguate registrazioni per mostrare l’effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano il paragrafo 7 del presente articolo, aggiungendo ulteriori norme sulla divisione delle aziende in unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, in particolare in relazione ai prodotti elencati nell’allegato I, o modificando tali norme aggiuntive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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