Art. 24
Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica
In vigore dal 30 mag 2018
Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica
1. La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:
a)
come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari;
b)
come concimi, ammendanti e nutrienti;
c)
come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale;
d)
come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
e)
come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale;
f)
come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola;
g)
come prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio.
2. Oltre ai prodotti e alle sostanze autorizzati in conformità del paragrafo 1, la Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lieviti impiegati come alimenti o come mangimi, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:
a)
come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;
b)
come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;
c)
come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito.
3. L’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1 nella produzione biologica è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:
a)
i prodotti e le sostanze in questione sono essenziali per una produzione continuativa e per l’uso al quale sono destinati;
b)
tutti i prodotti e tutte le sostanze in questione sono di origine vegetale, animale, microbica, minerale o provenienti da alghe, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
c)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a):
i)
il loro uso è essenziale per la lotta contro un organismo nocivo per il quale non sono disponibili alternative biologiche, fisiche o relative al miglioramento genetico dei vegetali, altre pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
ii)
se detti prodotti non sono di origine vegetale, animale, microbica, minerale o provenienti da alghe e non sono identici alla loro forma naturale, le condizioni del loro utilizzo escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;
d)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), il loro uso è essenziale per sviluppare o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare specifici bisogni di nutrimento delle colture o per realizzare specifici scopi di miglioramento del suolo;
e)
nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d):
i)
il loro uso è necessario per preservare la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuisce a un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate, o per produrre o conservare mangimi, in quanto la produzione o la conservazione di questi ultimi è impossibile senza ricorrere a tali sostanze;
ii)
i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, tutte le vitamine o provitamine sono di origine naturale, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
iii)
l’utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale o animale è necessario perché le materie prime per mangimi di origine vegetale o animale prodotte nel rispetto delle norme di produzione biologica non sono disponibili in quantità sufficiente;
iv)
l’utilizzo di spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche è necessario perché tali prodotti non sono disponibili in forma biologica, devono essere prodotti o preparati senza solventi chimici e il loro utilizzo è limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.
4. L’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 2 nella produzione di alimenti biologici trasformati o per la produzione di lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:
a)
non sono disponibili prodotti o sostanze alternativi autorizzati conformemente al presente articolo o tecniche alternative conformi al presente regolamento;
b)
sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione senza ricorrere a tali prodotti e sostanze;
c)
i prodotti e le sostanze in questione devono trovarsi in natura e possono aver subito soltanto processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti;
d)
l’ingrediente biologico non è disponibile in quantità sufficiente.
5. L’autorizzazione all’utilizzo di prodotti e sostanze ottenuti per sintesi chimica, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è strettamente limitata ai casi in cui l’impiego dei fattori di produzione esterni di cui all’, lettera g), contribuirebbe a un impatto inaccettabile sull’ambiente.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo aggiungendo ulteriori criteri per l’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché ulteriori criteri per la revoca dell’autorizzazione, o modificando tali criteri aggiuntivi.
7. Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco dei prodotti e delle sostanze autorizzati di cui ai paragrafi 1 e 2, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso previste dalle norme di produzione, garantisce che sia trasmesso ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le altre modifiche e che esso sia reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e quella nazionale in materia di protezione dei dati.
La Commissione pubblica le eventuali richieste di cui al presente paragrafo.
8. La Commissione riesamina regolarmente gli elenchi di cui al presente articolo.
L’elenco degli ingredienti non biologici di cui al paragrafo 2, lettera b), è riesaminato almeno una volta all’anno.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’autorizzazione o alla revoca dell’autorizzazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare; tali atti di esecuzione stabiliscono le procedure da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l’uso.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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