Art. 5
Principi generali
In vigore dal 30 mag 2018
Principi generali
La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:
a)
rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
b)
preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
c)
assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria;
d)
produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
e)
garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
f)
progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:
i)
utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
ii)
praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l’acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
iii)
escludono l’uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;
iv)
si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;
g)
limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:
i)
fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;
ii)
sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
iii)
concimi minerali a bassa solubilità;
h)
adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;
i)
escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;
j)
mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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