Art. 4
Obiettivi
In vigore dal 30 mag 2018
Obiettivi
La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:
a)
contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
b)
conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
c)
contribuire a un alto livello di biodiversità;
d)
contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
e)
contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
f)
promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione;
g)
incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
h)
contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;
i)
contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
j)
promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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