Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 mag 2018
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:
a)
prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b)
prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
c)
mangimi.
Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, eserciti attività relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.
3. Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività, quale definita all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggette al presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente paragrafo.
Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sulla produzione, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di tali prodotti e non è utilizzato per pubblicizzare la collettività.
4. Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.
5. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e il regolamento (UE) n. 1169/2011.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per quanto riguarda la modifica dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I tramite l’aggiunta di ulteriori prodotti nell’elenco o tramite la modifica delle voci aggiunte. Solo i prodotti strettamente legati a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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