Art. 22

Adozione di norme eccezionali di produzione

In vigore dal 30 mag 2018
Adozione di norme eccezionali di produzione 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento fissando: a) i criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», quali definiti all’, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché da eventuali situazioni comparabili; b) norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo; e c) norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi. Tali criteri e norme sono soggetti ai principi di produzione biologica di cui al capo II. 2.   Qualora uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono adottare misure conformemente all’atto delegato di cui al paragrafo 1 al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose.
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