Art. 20
Assenza di determinate norme di produzione per particolari specie zootecniche e di animali di acquacoltura
In vigore dal 30 mag 2018
Assenza di determinate norme di produzione per particolari specie zootecniche e di animali di acquacoltura
In attesa dell’adozione di:
a)
ulteriori norme generali per specie animali diverse da quelle disciplinate dall’allegato II, parte II, punto 1.9, conformemente all’, paragrafo 2, lettera e);
b)
gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, per le specie animali; o
c)
gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, per specie o gruppi di specie di animali di acquacoltura,
uno Stato membro può applicare norme nazionali dettagliate di produzione per particolari specie o gruppi di specie di animali in relazione agli elementi ai quali si devono applicare le misure di cui alle lettere a), b) e c), purché tali norme nazionali siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o impediscano l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti al di fuori del suo territorio e conformi al presente regolamento.
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