Art. 15
Norme di produzione per alghe e animali di acquacoltura
In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per alghe e animali di acquacoltura
1. Gli operatori che producono alghe e animali di acquacoltura si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte III, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano:
a)
all’allegato II, parte III, il punto 3.1.3.3, per quanto concerne l’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori;
b)
all’allegato II, parte III, il punto 3.1.3.4, aggiungendo ulteriori norme specifiche sull’alimentazione di taluni animali di acquacoltura, o modificando tali norme aggiuntive;
c)
all’allegato II, parte III, il punto 3.1.4.2, per quanto concerne i trattamenti veterinari per gli animali di acquacoltura;
d)
all’allegato II, la parte III, aggiungendo ulteriori condizioni dettagliate secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di novellame, o modificando tali condizioni dettagliate aggiuntive.
3. La Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per specie o gruppo di specie relativamente alla densità di allevamento e alle specifiche caratteristiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento, al fine di garantire che le esigenze specifiche di ciascuna specie siano soddisfatte.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Ai fini del presente articolo e dell’allegato II, parte III, per «densità di allevamento» s’intende il peso vivo degli animali di acquacoltura per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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