Art. 17

Norme di produzione per mangimi trasformati

In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per mangimi trasformati 1.   Gli operatori che producono mangimi trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano, all’allegato II, parte V, il punto 1.4, aggiungendo ulteriori misure precauzionali e preventive che devono essere adottate dagli operatori o modificando tali misure aggiuntive. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche di cui è autorizzato l’uso nella trasformazione di mangimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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