Art. 19

Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi 1.   Gli operatori che producono lieviti da utilizzare come alimenti o come mangimi si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VII. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano, all’allegato II, parte VII, il punto 1.3, aggiungendo ulteriori norme dettagliate di produzione di lieviti o modificando tali norme aggiuntive.
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Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/848) — Testo vigente | Portale Normativo