Art. 19
Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi
In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi
1. Gli operatori che producono lieviti da utilizzare come alimenti o come mangimi si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VII.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano, all’allegato II, parte VII, il punto 1.3, aggiungendo ulteriori norme dettagliate di produzione di lieviti o modificando tali norme aggiuntive.
Storico versioni
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