Art. 18

Norme di produzione per il vino

In vigore dal 30 mag 2018
Norme di produzione per il vino 1.   Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano: a) all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi; b) all’allegato II, parte VI, il punto 3.3.
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