Art. 23
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio
In vigore dal 30 mag 2018
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio
1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e i prodotti in conversione siano raccolti, imballati, trasportati e immagazzinati in conformità delle norme stabilite nell’allegato III.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano:
a)
all’allegato III, la sezione 2;
b)
all’allegato III, le sezioni 3, 4 e 6, aggiungendo ulteriori norme specifiche per il trasporto e il ricevimento dei prodotti interessati o modificando tali norme aggiuntive.
Storico versioni
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