Art. 23

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio

In vigore dal 30 mag 2018
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio 1.   Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e i prodotti in conversione siano raccolti, imballati, trasportati e immagazzinati in conformità delle norme stabilite nell’allegato III. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano: a) all’allegato III, la sezione 2; b) all’allegato III, le sezioni 3, 4 e 6, aggiungendo ulteriori norme specifiche per il trasporto e il ricevimento dei prodotti interessati o modificando tali norme aggiuntive.
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